Autore: Francesco Pezone - Fabio Lorusso
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05 ago, 2021
In data 30 luglio 2021, la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 77/2021 e così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana 7 giugno 2020, n. 82. Nello specifico, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo imporre un divieto generale alla installazione di impianti da fonti rinnovabili in ragione della potenza, posto che ciò viola il principio, conforme alla normativa dell’Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili, e contrasta con la legislazione statale che, al più, consente l’individuazione di aree non idonee. La Corte Costituzionale ha altresì ritenuto illegittimo subordinare il rilascio dell’autorizzazione unica ad una previa intesa con il Comune interessato al di fuori della conferenza di servizi, in quanto ciò lede il quadro procedimentale delineato dal legislatore statale ed i principi di semplificazione e razionalizzazione che ne sono a fondamento. §1.Questione di legittimità costituzionale. Con ricorso notificato il 9-13 ottobre 2020 e depositato il 13 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri proponeva questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana 7 giugno 2020, n. 82, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nonché al d.m. 10 settembre 2010, per i motivi di seguito riportati. Art. 2, comma 1, l.r. Toscana n. 82 del 2020 , che aveva aggiunto all’art. 9 della l.r. Toscana 21 marzo 2011, n. 11, un nuovo comma 1-bis, che disponeva quanto segue: “[f]atte salve le aree individuate all’articolo 5, nelle aree rurali come definite dall’articolo 64 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli altri atti del governo del territorio di cui alla stessa L.R. 65/2014, è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino alla potenza massima, per ciascun impianto, di 8.000 chilowatt elettrici”. Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata introdurrebbe “con riguardo alle aree rurali – fatte salve le aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi – un limite di potenza ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, con il conseguente divieto d’installazione per tutti gli impianti di potenza superiore a quella definitiva normativamente”, in spregio all’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e al d.m. 10 settembre 2010. Ciò, in quanto la disposizione impugnata impedirebbe la realizzazione di impianti fotovoltaici superiori ad una determinata soglia di potenza in aree agricole, laddove, secondo la legislazione statale, la destinazione agricola di un’area non costituisce di per sé e in via generale elemento ostativo all’installazione di particolari tipologie di impianti, potendo tutt’al più escludere l’accesso agli incentivi. Art. 2, comma 2, l.r. Toscana n. 82 del 2020 , che, a sua volta, aveva aggiunto all’art. 9 della l.r. Toscana n. 11 del 2011 un nuovo comma 1-ter, che disponeva quanto segue: “[n]elle aree rurali di cui al comma 1-bis, per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il comune o i comuni interessati dall’impianto”. Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata introdurrebbe un sistema autorizzatorio diverso rispetto a quello previsto dalla legislazione statale, imponendo una disciplina che impedirebbe il rilascio dell’autorizzazione unica “in difetto della preventiva intesa con il Comune”. Art. 2, comma 3, l.r. Toscana n. 82 del 2020 , che aveva aggiunto all’art. 9 della l.r. n. 11 del 2011 un nuovo comma 1-quater, secondo il quale: “Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, relativi all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) o al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Nome in materia ambientale)”. Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, in mancanza di una norma transitoria, introdurrebbe indebitamente una nuova disciplina applicabile anche ai procedimenti già avviati, a detrimento degli operatori. §2.Difesa della Regione Toscana. Si costituiva in giudizio la Regione Toscana chiedendo che il ricorso notificato e depositato dal Presidente del Consiglio dei ministri fosse dichiarato non fondato per le ragioni di seguito riportate. Art. 2, comma 1, l.r. Toscana n. 82 del 2020 . Ad avviso della resistente, il legislatore toscano non avrebbe inteso porre un limite alla possibilità di installare impianti fotovoltaici nelle aree rurali, bensì avrebbe solo introdotto un dimensionamento dei singoli impianti, escludendo che in tali aree essi possano avere una potenza massima superiore a 8.000 chilowatt elettrici. La disposizione censurata costituirebbe “una puntualizzazione, una norma di dettaglio” del principio secondo cui, pur essendo le aree agricole generalmente compatibili con l’installazione di impianti fotovoltaici, tale compatibilità non sarebbe assoluta. Art. 2, comma 2, l.r. Toscana n. 82 del 2020 . Ad avviso della resistente, l’intesa con il Comune non introdurrebbe un sistema autorizzatorio diverso rispetto a quello previsto dal legislatore statale. Tale intesa, potrebbe essere acquisita nell’ambito della conferenza dei servizi, sicché non sarebbero modificati i termini statali di conclusione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione. Art. 2, comma 3, l.r. Toscana n. 82 del 2020 . Ad avviso della resistente, la disposizione sarebbe coerente con il principio secondo il quale la norma sopravvenuta costituisce diritto applicabile da parte dell’amministrazione, nel caso in cui non sia stato ancora adottato il provvedimento finale. §3. Decisione della Corte Costituzionale. Art. 2, comma 1, l.r. Toscana n. 82 del 2020 . Ritiene la Corte Costituzionale che, in linea con i principi fondamentali previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003 e dal d.m. 10 settembre 2010, le Regioni e le Province autonome possano procedere alla indicazione di aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti a valle di un iter procedimentale che presuppone “un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale (paragrafo 17.1)”. Attraverso l’atto di pianificazione, le Regioni e le Province autonome “conciliano le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e dal necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing) (paragrafo 17.2)”. Alla luce di ciò, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’art. 2, comma 1, l.r. Toscana n. 82 del 2020, costituzionalmente illegittimo, in quanto tale disposizione impone un divieto generale associato alla potenza quando, invece, in base al d.m. 10 settembre 2010, spetta all’atto di pianificazione limitare l’installazione di impianti, in relazione alla tipologia o alle dimensioni, e al procedimento autorizzatorio il bilanciamento in concreto dei diversi interessi coinvolti. Art. 2, comma 2, l.r. Toscana n. 82 del 2020 . Sull’assunto che “l’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 stabilisce che l’autorizzazione di cui al comma 3 sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, che deve svolgersi “tramite conferenza di servizi, nell’ambito della quale – precisa il paragrafo 14.1 delle Linee guida – confluiscono tutti gli apporti amministrativi per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili” e che “La concentrazione di tutti gli apporti amministrativi nella sede della conferenza dei servizi è funzionale all’attuazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, che si invera nell’ordinamento anche mediante la semplificazione e la razionalizzazione insite nel richiamato procedimento di autorizzazione unica”, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’art. 2, comma 2, l.r. Toscana n. 82 del 2020, costituzionalmente illegittimo nella misura in cui, per gli impianti di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici nelle aree rurali, prevede una differenziazione del procedimento su base regionale subordinando il rilascio dell’autorizzazione unica alla “previa intesa” con il Comune interessato. Art. 2, comma 3, l.r. Toscana n. 82 del 2020 . Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché, limitandosi a regolare sul piano temporale l’applicazione dei commi 1 e 2, di riflesso ne condivide i vizi di illegittimità costituzionale. §4. La decisione della Corte Costituzionale come monito a non introdurre nuove limitazioni. La sentenza in parola fissa un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti da fonti rinnovabili deve conformarsi ai principi fondamentali in primis delineati dal d.lgs. n. 387 del 2003 e dalle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, che, approvate in sede di conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti. In questo senso, salvo poter procedere alla indicazione di aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti, le Regioni non possono imporre divieti generali ed eludere la possibilità del bilanciamento in concreto degli interessi, che il legislatore statale affida al procedimento amministrativo. Neppure le Regioni - a parere di chi scrive - possono introdurre aggravi procedimentali, posto che la semplificazione e la razionalizzazione insite nella legislazione statale sono strettamente funzionali al perseguimento dell’obiettivo della massima diffusione possibile degli impianti da fonti rinnovabili.